Ordinanza 245/1983 (ECLI:IT:COST:1983:245)
Massima numero 14654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 25/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 245/83. REGIONE LOMBARDIA - LEGGI REGIONALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE ALLA LORO INGIUNZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL RICONOSCIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DELLA CARENZA DI COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS. - lrlo 20 agosto 1976, n. 28, art. 13, ultimo comma; lrlo 31 luglio 1978, n. 47, art. 42, n. 1. - cst artt. 5, 108, comma primo, e 117.
ORD. 245/83. REGIONE LOMBARDIA - LEGGI REGIONALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE ALLA LORO INGIUNZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL RICONOSCIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DELLA CARENZA DI COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS. - lrlo 20 agosto 1976, n. 28, art. 13, ultimo comma; lrlo 31 luglio 1978, n. 47, art. 42, n. 1. - cst artt. 5, 108, comma primo, e 117.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legititmita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 5, 108, comma primo, e 117 Cost. - degli artt. 13, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. n. 28 (recante la "disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale"), in quanto prevede che l'opposizione all'ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa vada proposta ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e cioe' "avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile", ed in quanto richiama (tra l'altro) l'art. 2, secondo comma, del citato r.d. n. 639/1910 e con cio' prevede che l'ingiunzione emessa dal sindaco debba essere vidimata e resa esecutoria dal pretore; e 42, n. 1, della legge della medesima regione 31 luglio 1978, n. 47 (recante norme per la protezione della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio), in quanto richiama, in tema di procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, le disposizioni di cui alla predetta legge regionale n. 28/1976 e quindi, tra esse, il citato art. 13, ultimo comma. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "modifiche al sistema penale"), la quale ha dettato, nel capo I, una nuova disciplina generale dell'illecito amministrativo, stabilendo in particolare: a) all'art. 12, che "le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"; b) all'art. 31 cpv., sotto la rubrica "provvedimenti dell'autorita' regionale" che "l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione e' regolata dagli artt. 22 e 23", il primo dei quali prevede in proposito che l'opposizione e' proposta "davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione"; c) all'art. 42, che e' abrogata - oltre a talune leggi specificatamente indicate - "ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge"; d) all'art. 18, ultimo comma, che "l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo" senza che occorra il visto di esecutorieta' del pretore prescritto dall'art. 2 cpv r.d. n. 639 del 1910; di conseguenza, dovendosi valutare l'applicabilita' nei giudizi in corso delle norme processuali sopravvenute, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinche' procedano (anche) al riesame della rilevanza delle dedotte questioni di legittimita' costituzionale.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legititmita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 5, 108, comma primo, e 117 Cost. - degli artt. 13, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. n. 28 (recante la "disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale"), in quanto prevede che l'opposizione all'ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa vada proposta ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e cioe' "avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile", ed in quanto richiama (tra l'altro) l'art. 2, secondo comma, del citato r.d. n. 639/1910 e con cio' prevede che l'ingiunzione emessa dal sindaco debba essere vidimata e resa esecutoria dal pretore; e 42, n. 1, della legge della medesima regione 31 luglio 1978, n. 47 (recante norme per la protezione della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio), in quanto richiama, in tema di procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, le disposizioni di cui alla predetta legge regionale n. 28/1976 e quindi, tra esse, il citato art. 13, ultimo comma. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "modifiche al sistema penale"), la quale ha dettato, nel capo I, una nuova disciplina generale dell'illecito amministrativo, stabilendo in particolare: a) all'art. 12, che "le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"; b) all'art. 31 cpv., sotto la rubrica "provvedimenti dell'autorita' regionale" che "l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione e' regolata dagli artt. 22 e 23", il primo dei quali prevede in proposito che l'opposizione e' proposta "davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione"; c) all'art. 42, che e' abrogata - oltre a talune leggi specificatamente indicate - "ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge"; d) all'art. 18, ultimo comma, che "l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo" senza che occorra il visto di esecutorieta' del pretore prescritto dall'art. 2 cpv r.d. n. 639 del 1910; di conseguenza, dovendosi valutare l'applicabilita' nei giudizi in corso delle norme processuali sopravvenute, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinche' procedano (anche) al riesame della rilevanza delle dedotte questioni di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte