Sentenza 246/1983 (ECLI:IT:COST:1983:246)
Massima numero 11473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11477  11483


Titolo
SENT. 246/83 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA' ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 27, N. 4 L. 16 GIUGNO 1924, N. 1054. - ART. 30 L. 30 DICEMBRE 1971, N. 1034. - COST. ARTT. 3, 24, 113.

Testo
Attesa la natura giurisdizionale del giudizio c.d. "di ottemperanza e la possibilita` che anche in questa fase possono sorgere questioni attinenti alla giurisdizione, e` del tutto ragionevole ammettere la possibilita` di proporre regolamento di giurisdizione anche in detto giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione al giudizio relativo alla esecuzione delle sentenze dei giudici amministrativi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte