Sentenza 246/1983 (ECLI:IT:COST:1983:246)
Massima numero 11477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 246/83 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NECESSITA' DI VALUTAZIONE PER ELIMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO (IN ANALOGIA CON IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA') - ESCLUSIONE - EFFETTO SOSPENSIVO - NON FONDA- TEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 30 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ART. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.
SENT. 246/83 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NECESSITA' DI VALUTAZIONE PER ELIMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO (IN ANALOGIA CON IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA') - ESCLUSIONE - EFFETTO SOSPENSIVO - NON FONDA- TEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 30 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ART. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.
Testo
Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.
Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
co. 3
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte