Sentenza 246/1983 (ECLI:IT:COST:1983:246)
Massima numero 11483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 246/83 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 30, III C., E 37 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ARTT. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.
SENT. 246/83 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 30, III C., E 37 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ARTT. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.
Testo
L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.
L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
co. 3
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 0
Altri parametri e norme interposte