Sentenza 247/1983 (ECLI:IT:COST:1983:247)
Massima numero 9335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 247/83. TRIBUTI IN GENERE - REATI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER DECISIONE DI UNA COMMISSIONE TRIBUTARIA - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE NEI CONFRONTI DI ESTRANEO AL PROCESSO TRIBUTARIO - INCOSTITUZIONALITA' IN PARTE QUA. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ART. 56, COMMA SESTO. - COST., ART. 24.

Testo
Il principio di unita` della giurisdizione o del necessario coordinamento tra giurisdizioni diverse va contemperato con il diritto di azione e di difesa dei terzi che si siano trovati nell'impossibilita` di intervenire o di assumere veste di parte nel giudizio. Pertanto e` incostituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. l'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29.9.1973 n. 600 nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una Commissione tributaria vincoli il giudice penale per i reati contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perche` non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi. - cfr. SS.nn.55/1971, 99/1973, 102/1981 e 88/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte