Ordinanza 261/2020 (ECLI:IT:COST:2020:261)
Massima numero 43284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  04/11/2020;  Decisione del  04/11/2020
Deposito del 03/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43285


Titolo
Imposte e tasse - Collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) - Omesso rispetto dei termini di pagamento - Mancato perfezionamento della procedura - Conseguente ripresa dell'attività accertativa e sanzionatoria dell'Agenzia delle entrate - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di uguaglianza e ragionevolezza, della responsabilità penale personale, della capacità contributiva e di imparzialità della pubblica amministrazione - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata descrizione del quadro normativo e ambiguità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - degli artt. 5-quater, comma 1, lett. b), e 5-quinquies, comma 10, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. nella legge n. 227 del 1990, secondo cui il mancato pagamento nel termine comporta il venir meno degli effetti della procedura di collaborazione volontaria, con conseguente ripresa dell'attività ordinaria accertativa e sanzionatoria da parte dell'Agenzia delle entrate. Il rimettente non considera adeguatamente il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della voluntary disclosure, risultando conseguentemente erronea la ricostruzione volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anziché su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine. Non è, inoltre, configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilità oggettiva, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, secondo cui è il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell'esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l'indirizzo del professionista. Le censure scontano anche una incongruenza tra motivazione e dispositivo, in quanto, a fronte di una richiesta di pronuncia ablativa, dalla motivazione si evince la richiesta di un intervento di tipo additivo-manipolativo, risolvendosi in un'ambiguità del petitum, risultando inammissibile sia una pronuncia meramente demolitoria, sia un intervento additivo, che risulterebbe invasivo dello spazio riservato al legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 134 del 2018, n. 126 del 2015, n. 220 del 2014, n. 163 del 2014, n. 220 del 2012, n. 117 del 2011, n. 367 del 2010 e n. 190 del 2010; ordinanze n. 184 del 2018, n. 269 del 2015, n. 115 del 2015, n. 335 del 2011 e n. 21 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/06/1990  n. 167  art. 5  co. 1

decreto-legge  28/06/1990  n. 167  art. 5  co. 10

legge  04/08/1990  n. 227  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7