Sentenza 248/1983 (ECLI:IT:COST:1983:248)
Massima numero 14374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14373


Titolo
SENT. 248/83 B. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - ANALISI EFFETTUATE DAL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - MANCATA PREVISIONE DI AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO PER CONSENTIRGLI DI ESSERE PRESENTE, ANCHE CON L'ASSISTENZA DI UN CONSULENTE TECNICO - EFFICACIA PROBATORIA DEL RISULTATO DELLE ANALISI - NECESSITA' DEL RISPETTO DELLE GARANZIE DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Come la Corte ha precisato, il diritto di difesa sarebbe violato qualora la nozione di "procedimento" nel quale il secondo comma dell'art. 24 Cost. garantisce la difesa quale diritto inviolabile, venisse intesa, riguardo al processo penale, in senso restrittivo, escludendo quelle attivita' "preordinate a una pronuncia penale che si traducono in processi verbali di cui e' consentita la lettura in dibattimento". Di conseguenza, come la Corte ha anche precisato, nel concetto di "procedimento" nel quale deve realizzarsi il diritto di difesa, devono ritenersi compresi gli atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 cod. proc. pen., e in particolare, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, la fase di revisione delle analisi previste dall'art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033. Pertanto, l'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, (come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650) limitandosi ad attribuire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi le funzioni di controllo sugli scarichi non prevedendo che lo stesso ufficio debba dare avviso al titolare dello scarico del giorno in cui verranno effettuate le analisi in modo da consentire che l'interessato possa essere presente ed eventualmente farsi assistere da un consulente di parte, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e va, quindi, dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale dia avviso al titolare dello scarico affinche' possa presenziare all'esecuzione delle analisi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte