Sentenza 249/1983 (ECLI:IT:COST:1983:249)
Massima numero 13315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13314


Titolo
SENT. 249/83 B. - MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO OBBBLIGATORIO IN OSPEDALE GIUDIZIARIO - SEMINFERMI DI MENTE - MANCANZA DI UNA VERIFICA DELLA PERSISTENTE PERICOLOSITA' AL TEMPO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - DELITTI PUNITI CON L'ERGASTOLO O CON LA RECLUSIONE NON INFERIORE A DIECI ANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA. - L. 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27 - COD. PEN., ART. 219, SECONDO COMMA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 219, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica per un delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dall'infermita' medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27