Sentenza 251/1983 (ECLI:IT:COST:1983:251)
Massima numero 9856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9857


Titolo
SENT. 251/83 A. LOCAZIONE - EQUO CANONE - RECEDIBILITA' CON PREAVVISO CONSENTITA AL SOLO CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La L. n. 392 del 1978 ha introdotto una disciplina della locazione degli immobili destinati ad uso abitativo che deroga a quella generale del codice civile, sottraendo il canone alla legge della domanda e dell'offerta, e determinando una durata del contratto non inferiore a quattro anni, onde assicurare al conduttore una sufficiente stabilita` che lo metta in condizioni di non cedere alle eventuali pressioni del locatore, dirette ad ottenere illegittimi aumenti del canone; a tale intento legislativo si collega la norma sul recesso anticipato, pattuito soltanto a favore del conduttore. Tale disciplina differenziata appare giustificata dal rilievo che la posizione del conduttore e` sostanzialmente diversa da quella del locatore, stante la difficolta` di reperimento di abitazioni nel mercato edilizio, mentre, proprio in relazione a tali condizioni, nel periodo semestrale di preavviso non dovrebbe essere difficile per il locatore trovare altro inquilino che corrisponda il canone stabilito dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale prevede la facolta` delle parti di consentire contrattualmente che soltanto il conduttore, e non anche il locatore, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima della data della risoluzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte