Sentenza 251/1983 (ECLI:IT:COST:1983:251)
Massima numero 9857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9856
Titolo
SENT. 251/83 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME DEFINITITIVO - RECEDIBILITA' PER GRAVI MOTIVI CONSENTITA AL SOLO CONDUTTORE - PREVISIONE A FAVORE DEL LOCATORE IN REGIME TRANSITORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 251/83 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME DEFINITITIVO - RECEDIBILITA' PER GRAVI MOTIVI CONSENTITA AL SOLO CONDUTTORE - PREVISIONE A FAVORE DEL LOCATORE IN REGIME TRANSITORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono omogenee - e razionalmente ricevono un differenziato trattamento - tanto la situazione del conduttore (per quanto esposto nella massima che precede) che quelle delle due categorie di locatori, gli uni con contratto sottoposto alla disciplina definitiva dettata dalla citata L. n. 392 del 1978 (ai quali non spetta in alcun caso il diritto di recesso) e gli altri con contratto soggetto alla disciplina transitoria (che possono recedere nei casi previsti dall'art. 59 della stessa legge). La previsione concernente i contratti soggetti alla disciplina definitiva, stipulati nella consapevolezza dei contenuti della introdotta normazione, riguarda, infatti una situazione diversa da quella oggetto della norma transitoria dell'art. 59 che, nel consentire anche al locatore, nel concorso di specifiche circostanze, il recesso, si riferisce a contratti cui si e` venuta a sovrapporre la disciplina dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legitimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, della L. n. 392 del 1978 nella parte in cui esclude che il locatore possa recedere dal contratto in regime definitivo per gravi motivi, diversamente a quanto l'art. 59 della stessa legge consente per il regime transitorio).
Non sono omogenee - e razionalmente ricevono un differenziato trattamento - tanto la situazione del conduttore (per quanto esposto nella massima che precede) che quelle delle due categorie di locatori, gli uni con contratto sottoposto alla disciplina definitiva dettata dalla citata L. n. 392 del 1978 (ai quali non spetta in alcun caso il diritto di recesso) e gli altri con contratto soggetto alla disciplina transitoria (che possono recedere nei casi previsti dall'art. 59 della stessa legge). La previsione concernente i contratti soggetti alla disciplina definitiva, stipulati nella consapevolezza dei contenuti della introdotta normazione, riguarda, infatti una situazione diversa da quella oggetto della norma transitoria dell'art. 59 che, nel consentire anche al locatore, nel concorso di specifiche circostanze, il recesso, si riferisce a contratti cui si e` venuta a sovrapporre la disciplina dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legitimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, della L. n. 392 del 1978 nella parte in cui esclude che il locatore possa recedere dal contratto in regime definitivo per gravi motivi, diversamente a quanto l'art. 59 della stessa legge consente per il regime transitorio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte