Sentenza 252/1983 (ECLI:IT:COST:1983:252)
Massima numero 9858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9859  9860


Titolo
SENT. 252/83 A. LOCAZIONE - EQUO CANONE - CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE ALLA SCADENZA CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA RINNOVAZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
L'abitazione costituisce, un bene primario, tutelato dalla legge e la disciplina dell'equo canone era correlata, per il suo buon funzionamento, all'indispensabile sviluppo dell'edilizia pubblica e privata di cui al piano decennale per l'edilizia (L. 5 agosto 1978 n. 457), che, per varie ragioni, non ha avuto la necessaria attuazione. Tuttavia non si puo` considerare l'abitazione come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti dal cit. art. 2, prima parte, Cost., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, l'esistenza di "presupposti" siffatti, forniti di una "maggiore", quanto imprecisata tutela. Ne` giova richiamare, a proposito del c.d. diritto all'abitazione, i doveri inderogabili di solidarieta` sociale, di cui all'art. 2 Cost. la cui individuazione e la cui disciplina restano proprie della discrezionalita` legislativa. Neppure e` ravvisabile la violazione del principio di eguaglianza perche` la normativa impugnata trascurerebbe la tutela del conduttore dell'immobile ad uso abitativo il quale fruirebbe di trattamento deteriore rispetto al conduttore di immobili ad uso diverso. Si muove al riguardo da una inesatta parificazione delle situazioni da raffrontare, estrapolando l'elemento durata dal complesso della disciplina e trascurando le circostanze della sottoposizione delle sole locazioni abitative all'equo canone, e dei forti investimenti richiesti per la utilizzazione dell'immobile a fini commerciali ed industriali. Non appare invocato a proposito l'art. 31 Cost. che riguarda soltanto le situazioni che si pongono in rapporto di stretta conseguenzialita` con la formazione della famiglia; il che e` da escludere rispetto alla materia delle locazioni. Nemmeno risulta pertinente il richiamo all'art. 41 Cost. rispetto al godimento di un bene non produttivo, quale la casa destinata all'abitazione. Secondo i giudici a quibus, dovendo adempiere il diritto di proprieta` ad una funzione sociale, non sarebbe consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero spirare del termine, postulandosene il proseguimento a tempo indeterminato sino al sopraggiungere di una "giusta causa di risoluzione" donde la violazione del'art. 42 Cost. interpretato diversamente da come lo intende la Corte costituzionale. La Costituzione non ha trasformato la proprieta` privata in una funzione pubblica, ma la considera come un diritto soggettivo, limitato per assicurarne la funzione sociale, secondo l'indirizzo generale della futura legislazione. Del resto, attesa la coerenza sistematica e globale della legge dell'equo canone (sia sul piano giuridico, sia, e piu`, su quello economico), non e` possibile incidere su una singola disposizione trascurando i riflessi, e le necessarie conseguenze sull'intera disciplina; non potendosi richiedere alla Corte la rielaborazione della materia (ne` vale riferirsi a riguardo alle legislazioni della Francia o della Repubblica Federale Tedesca, in considerazione dell'ampio spazio ivi riservato alla discrezionalita` del legislatore). Ne` infine dall'art. 47 Cost. puo` dedursi la esistenza di un diritto alla abitazione garantito a tutti; comunque tale "diritto" dovrebbe essere disciplinato dal legislatore; quest'ultima norma costituzionale si riferisce infatti alla proprieta` della casa di abitazione e non mira solo a rendere la proprieta` accessibile a tutti (come gia` riconosciuto dall'art. 42, secondo comma, Cost.), ma specificamente intende accogliere e soddisfare l'aspirazione alla proprieta` della casa di abitazione (quale condizione di tranquillita` e di sicurezza). Secondo la ordinanza di rinvio la durata illimitata del rapporto locatizio ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie dell'immobile da adibire a loro abitazione. Vero e`, invece, che la configurazione della locazione come contratto a tempo indeterminato, disincentivando dalla costruzione di immobili a destinazione abitativa ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consentono al locatore di immobile adibito ad uso abitativo di far cessare la locazione alla scadenza contrattuale senza bisogno di alcun motivo di giustificazione, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte