Sentenza 252/1983 (ECLI:IT:COST:1983:252)
Massima numero 9859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 252/83 B. LOCAZIONE - SFRATTO - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA - IRRILEVANZA DELL'ESIGENZA ABITATIVA QUALE MOTIVO DI OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 252/83 B. LOCAZIONE - SFRATTO - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA - IRRILEVANZA DELL'ESIGENZA ABITATIVA QUALE MOTIVO DI OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La censura costituisce la replica di quanto dedotto dal giudice a quo sul terreno del diritto sostanziale, si` che valgono i rilievi svolti nella massima che precede, comunque se diverso ne fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in base al vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di mediazione, da parte del giudice, tra conflitti di interessi in base a sue personali valutazioni di "giustizia sostanziale", spettando, invece, al legislatore regolare i rapporti intersoggettivi e al giudice applicare le relative norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 657 e seg. c.p.c. nella parte in cui esonerano il locatore dal provare la giusta causa e non consentono al conduttore di far valere le proprie esigenze abitative; e, non permettono al giudice di valutare di contrapposti interessi delle parti).
La censura costituisce la replica di quanto dedotto dal giudice a quo sul terreno del diritto sostanziale, si` che valgono i rilievi svolti nella massima che precede, comunque se diverso ne fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in base al vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di mediazione, da parte del giudice, tra conflitti di interessi in base a sue personali valutazioni di "giustizia sostanziale", spettando, invece, al legislatore regolare i rapporti intersoggettivi e al giudice applicare le relative norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 657 e seg. c.p.c. nella parte in cui esonerano il locatore dal provare la giusta causa e non consentono al conduttore di far valere le proprie esigenze abitative; e, non permettono al giudice di valutare di contrapposti interessi delle parti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte