Sentenza 252/1983 (ECLI:IT:COST:1983:252)
Massima numero 9860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 252/83 C. LOCAZIONE - EQUO CANONE - FACOLTA' DEL LOCATORE DI NEGARE IL RINNOVO ALLA SCADENZA INDIPENDENTEMENTE DALL'ESISTENZA DI PROPRIA NECESSITA' ABITATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 252/83 C. LOCAZIONE - EQUO CANONE - FACOLTA' DEL LOCATORE DI NEGARE IL RINNOVO ALLA SCADENZA INDIPENDENTEMENTE DALL'ESISTENZA DI PROPRIA NECESSITA' ABITATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione e` stata esaminata e dichiarata non fondata (cfr. massime che precedono) sulla base di altri provvedimenti di rimessione adeguatamente motivati, mentre, nella specie, i giudici a quibus, non danno affatto ragione della rilevanza della prospettata questione sulle fattispecie concrete che formano oggetto dei singoli giudizi di merito. (Inammissibilita`, per omessa motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimita` costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost. dell'art. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui la norma denuciata, nel prevedere la rinnovazione tacita della locazione per un periodo di quattro anni degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prescinde, ai fini della sopravvivenza o della cessazione del rapporto contrattuale, dalla valutazione della sussistenza di esigenze abitative riferite al locatore od al conduttore).
La questione e` stata esaminata e dichiarata non fondata (cfr. massime che precedono) sulla base di altri provvedimenti di rimessione adeguatamente motivati, mentre, nella specie, i giudici a quibus, non danno affatto ragione della rilevanza della prospettata questione sulle fattispecie concrete che formano oggetto dei singoli giudizi di merito. (Inammissibilita`, per omessa motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimita` costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost. dell'art. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui la norma denuciata, nel prevedere la rinnovazione tacita della locazione per un periodo di quattro anni degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prescinde, ai fini della sopravvivenza o della cessazione del rapporto contrattuale, dalla valutazione della sussistenza di esigenze abitative riferite al locatore od al conduttore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 47
co. 2
Altri parametri e norme interposte