Ordinanza 255/1983 (ECLI:IT:COST:1983:255)
Massima numero 14658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 255/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI NON AUTORIZZATI - SANZIONI - ASSUNTA NON PERSEGUIBILITA' DI CONDOTTA RITENUTA IDENTICA A QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO MA AD ESSO ESTRANEA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) in quanto, mentre punisce con l'arresto o l'ammenda chi effettua scarichi di acque senza osservare i limiti di accettabilita' prescritti con il provvedimento di autorizzazione, non prevede analoga sanzione per infrazioni di non minore gravita'. Nel giudizio a quo non puo' infatti esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte equiparabili a quella (suindicata) oggetto del giudizio medesimo, ma ad esso estranee, siano esenti da pena.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte