Ordinanza 256/1983 (ECLI:IT:COST:1983:256)
Massima numero 14659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 256/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - SANZIONI - ASSUNTA NON PERSEGUIBILITA' DI CONDOTTA RITENUTA IDENTICA A QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 256/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - SANZIONI - ASSUNTA NON PERSEGUIBILITA' DI CONDOTTA RITENUTA IDENTICA A QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) - nella parte in cui prevederebbe una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza aver mai chiesto l'autorizzazione - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale si deve giudicare solo sul fatto ascritto agli imputati e non ha alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) - nella parte in cui prevederebbe una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza aver mai chiesto l'autorizzazione - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale si deve giudicare solo sul fatto ascritto agli imputati e non ha alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte