Ordinanza 256/1983 (ECLI:IT:COST:1983:256)
Massima numero 14659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/07/1983;  Decisione del  15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 256/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - SANZIONI - ASSUNTA NON PERSEGUIBILITA' DI CONDOTTA RITENUTA IDENTICA A QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) - nella parte in cui prevederebbe una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza aver mai chiesto l'autorizzazione - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale si deve giudicare solo sul fatto ascritto agli imputati e non ha alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte