Ordinanza 257/1983 (ECLI:IT:COST:1983:257)
Massima numero 14660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 257/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - VIOLAZIONI - SANZIONI - OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'DELLA QUESTIONE.
ORD. 257/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - VIOLAZIONI - SANZIONI - OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene ne' un riferimento alla fattispecie concreta, ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale nel giudizio penale di provenienza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene ne' un riferimento alla fattispecie concreta, ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale nel giudizio penale di provenienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte