Ordinanza 258/1983 (ECLI:IT:COST:1983:258)
Massima numero 14661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 258/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - VIOLAZIONI - SANZIONI - OMESSA SPECIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 258/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - VIOLAZIONI - SANZIONI - OMESSA SPECIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla questione di legittimita' costituzionale che non puo' sostituire la motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei processi penali di provenienza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla questione di legittimita' costituzionale che non puo' sostituire la motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei processi penali di provenienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte