Ordinanza 259/1983 (ECLI:IT:COST:1983:259)
Massima numero 14662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1983; Decisione del
15/07/1983
Deposito del 28/07/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 259/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - VIOLAZIONI - SANZIONI - OMESSA INDIVIDUAZIONE NELL'ORDINANZA DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 259/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - VIOLAZIONI - SANZIONI - OMESSA INDIVIDUAZIONE NELL'ORDINANZA DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rinvio in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, ne' la motivazione sulla rilevanza della questione nel processo penale a quo.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rinvio in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, ne' la motivazione sulla rilevanza della questione nel processo penale a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte