Sentenza 261/1983 (ECLI:IT:COST:1983:261)
Massima numero 12164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  20/09/1983;  Decisione del  20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12165


Titolo
SENT. 261/83 A. ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE - PERQUISIZIONE - PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE SUL POSTO - DEDOTTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dall'autorizzazione dell'autorita` giudiziaria, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione nei confronti di persone sospette, essendo, nel caso di specie, la perquisizione avvenuta nella quasi flagranza di reato e, quindi, in applicazione degli artt. 224 e 237 c.p.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte