Sentenza 261/1983 (ECLI:IT:COST:1983:261)
Massima numero 12165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
20/09/1983; Decisione del
20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12164
Titolo
SENT. 261/83 B. ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMIARI ALL'ISTRUZIONE - PERQUISIZIONE - PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE SUL POSTO - ATTIVITA' ESTRANEA AL SISTEMA DEL PROCESSO PENALE, CON CONSEGUENTE INOPERATIVITA', PURE ALLA STREGUA DEL DIRITTO PROCESSUALE COMUNE, DELLA GARANZIA GIURISDIZIONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA.
SENT. 261/83 B. ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMIARI ALL'ISTRUZIONE - PERQUISIZIONE - PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE SUL POSTO - ATTIVITA' ESTRANEA AL SISTEMA DEL PROCESSO PENALE, CON CONSEGUENTE INOPERATIVITA', PURE ALLA STREGUA DEL DIRITTO PROCESSUALE COMUNE, DELLA GARANZIA GIURISDIZIONALE E DEL DIRITTO DI DIFESA.
Testo
L'attivita' di prevenzione della polizia e' estranea al sistema del processo penale e, quindi, alla sfera di applicazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., cosicche' in presenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza, non e' richiesta, per la perquisizione sul posto, la previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria neppure alla stregua dell'art. 224 c.p.p., ne' si richiede che il perquisito sia avvertito della possibilita' di avvalersi di un difensore che presenzi alla perquisizione. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dell'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone sospette). - S. 63/72, 173/74
L'attivita' di prevenzione della polizia e' estranea al sistema del processo penale e, quindi, alla sfera di applicazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., cosicche' in presenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza, non e' richiesta, per la perquisizione sul posto, la previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria neppure alla stregua dell'art. 224 c.p.p., ne' si richiede che il perquisito sia avvertito della possibilita' di avvalersi di un difensore che presenzi alla perquisizione. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di effettuare l'immediata perquisizione sul posto, indipendentemente dell'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone sospette). - S. 63/72, 173/74
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte