Sentenza 265/1983 (ECLI:IT:COST:1983:265)
Massima numero 9664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  20/09/1983;  Decisione del  20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9665


Titolo
SENT. 265/83 A. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI - ART. 1 E TABELLA A LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 39 DEL 1975 (IV LIVELLO DELLA FUNZIONE RETRIBUTIVA) - ASSERITA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA E CONTRASTO CON L'ART. 81, TERZO E QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 L.R. Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, sollevata dal T.A.R. Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 81, terzo e quarto comma della Costituzione - posto che un'espressa previsione della normativa in contestazione (art. 13), indica i mezzi finanziari per far fronte all'inquadramento del personale trasferito alla Regione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976, in relazione alla L.R. 30 maggio 1975 n. 39, art. 1 e tabella A in contrasto con gli artt. 81, terzo e quarto comma della Costituzione, poiche` non sarebbero indicati i mezzi finanziari con cui far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti dall'inquadramento del personale trasferito alla Regione EmiliaRomagna, dall'ISES e dall'ISSCAL in base al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 e modifiche alla L.R. 20 luglio 1973 n. 25).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte