Sentenza 265/1983 (ECLI:IT:COST:1983:265)
Massima numero 9665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
20/09/1983; Decisione del
20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9664
Titolo
SENT. 265/83 B. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975 N. 39, ART. 1 E TAB. A - INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI AL IV LIVELLO RETRIBUTIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI - RIFERIMENTO NELLA SPECIE, ALLE MANSIONI CONCRETAMENTE ESERCITATE ANZICHE' ALLA CARRIERA DI CONCETTO - INFONDATEZZA ED ESCLUSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 265/83 B. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975 N. 39, ART. 1 E TAB. A - INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI AL IV LIVELLO RETRIBUTIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI - RIFERIMENTO NELLA SPECIE, ALLE MANSIONI CONCRETAMENTE ESERCITATE ANZICHE' ALLA CARRIERA DI CONCETTO - INFONDATEZZA ED ESCLUSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'indagine diretta ad accertare se sussista identita` di situazioni giuridiche fra il personale dell'I.S.S.C.A.L. (Ente pubblico soppresso) inquadrato nel IV livello della funzione retributiva con l'impugnata legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 39 del 1975 ed il personale degli altri Enti soppressi inquadrato nel V livello funzionale retributivo con le leggi regionali nn. 25 e 26 del 1973 va condotta, non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di concetto dei dipendenti dell'uno e degli altri Enti soppressi, bensi` alle concrete mansioni, effettivamente esercitate, con quella qualifica e in quella carriera per il raggiungimento delle finalita` che gli enti erano tenuti a perseguire istituzionalmente. Queste finalita' erano diverse e tale differenza ha necessariamente determinato anche una diversita` di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale con conseguenti particolari esperienze di lavoro. E sia la destinazione, operata dalle norme impugnate, a funzioni corrispondenti a quelle gia` esercitate, sia la previsione di un trattamento economico e di quiescenza non superiore a quello goduto all'atto del trasferimento risultano conformi ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 primo comma, e 123 primo comma, della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in merito all'art. 1 tabella A L.R. 30 maggio 1975 n. 39, dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna).
L'indagine diretta ad accertare se sussista identita` di situazioni giuridiche fra il personale dell'I.S.S.C.A.L. (Ente pubblico soppresso) inquadrato nel IV livello della funzione retributiva con l'impugnata legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 39 del 1975 ed il personale degli altri Enti soppressi inquadrato nel V livello funzionale retributivo con le leggi regionali nn. 25 e 26 del 1973 va condotta, non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di concetto dei dipendenti dell'uno e degli altri Enti soppressi, bensi` alle concrete mansioni, effettivamente esercitate, con quella qualifica e in quella carriera per il raggiungimento delle finalita` che gli enti erano tenuti a perseguire istituzionalmente. Queste finalita' erano diverse e tale differenza ha necessariamente determinato anche una diversita` di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale con conseguenti particolari esperienze di lavoro. E sia la destinazione, operata dalle norme impugnate, a funzioni corrispondenti a quelle gia` esercitate, sia la previsione di un trattamento economico e di quiescenza non superiore a quello goduto all'atto del trasferimento risultano conformi ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 primo comma, e 123 primo comma, della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in merito all'art. 1 tabella A L.R. 30 maggio 1975 n. 39, dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 123
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 22/10/1971
n. 865
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1972
n. 1036
art. 19