Sentenza 262/2020 (ECLI:IT:COST:2020:262)
Massima numero 42990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
19/11/2020; Decisione del
19/11/2020
Deposito del 04/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie e adeguato esame dell'evoluzione normativa da parte del giudice a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente descrizione della fattispecie e adeguato esame dell'evoluzione normativa da parte del giudice a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha esaminato in modo adeguato, seppur sinteticamente, l'evoluzione normativa della disposizione censurata, al fine di trarne conseguenze coerenti e non contraddittorie con le questioni prospettate; ha inoltre sufficientemente descritto la fattispecie, precisando che, in mancanza di un effetto retroattivo dello ius superveniens, la sorte del giudizio principale resta regolata dalla disposizione censurata nella formulazione in vigore per il solo 2012. (Precedente citato: sentenza n. 163 del 2019).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha esaminato in modo adeguato, seppur sinteticamente, l'evoluzione normativa della disposizione censurata, al fine di trarne conseguenze coerenti e non contraddittorie con le questioni prospettate; ha inoltre sufficientemente descritto la fattispecie, precisando che, in mancanza di un effetto retroattivo dello ius superveniens, la sorte del giudizio principale resta regolata dalla disposizione censurata nella formulazione in vigore per il solo 2012. (Precedente citato: sentenza n. 163 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/03/2011
n. 23
art. 14
co. 1
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 715
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte