Ordinanza 269/1983 (ECLI:IT:COST:1983:269)
Massima numero 14663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  20/09/1983;  Decisione del  20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 269/83. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - MOSTI, VINI ED ACETI - DIVIETO DI AGGIUNTA DI ZUCCHERO AL VINO GENUINO - OPERATIVITA' NELL'AMBITO DEL MERCATO NAZIONALE MA NON IN QUELLO INTERCOMUNITARIO - CONSEGUENTE INDISCRIMINATA LIMITAZIONE DELLA INIZIATIVA PRIVATA - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost., sotto il profilo che la norma censurata, non consentendo l'aggiunta di zucchero al vino genuino destinato al mercato nazionale, verrebbe a limitare indiscriminatamente l'iniziativa economica privata del singolo, atteso che nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio di vino zuccherato e' consentito. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 76, sollevata, sotto diverso profilo, in riferimento all'art. 3 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto gia' dichiarata infondata con la sent. n. 188/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte