Ordinanza 270/1983 (ECLI:IT:COST:1983:270)
Massima numero 14664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  20/09/1983;  Decisione del  20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 270/83. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA' - CRITERI DI DETERMINAZIONE - LEGGE DELLA PROVINCIA DI TRENTO - RIFERIMENTO PER LE AREE ESTERNE AI CENTRI EDIFICATI AL PREZZO CHE DEVE ESSERE ATTRIBUITO ALL'AREA QUALE TERRENO AGRICOLO, E PER LE AREE COMPRESE NEI CENTRI ABITATI AL VALORE AGRICOLO MASSIMO DELLA COLTURA PIU' REDDITIZIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA GARANZIA DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, DEL RISTORO DELL'ESPROPRIATO E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - IUS SUPERVENIENS: LEGGE PROVINCIALE RECANTE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, comma terzo, e 53, comma primo, Cost. - dell'art. 28 della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni, il quale dispone che la indennita' di espropiazione corrisponda: a) per le aree esterne ai centri edificati, al prezzo che dovrebbe essere attribuito all'area quale terreno agricolo, considerato libero da vincoli di contratti agrari al momento dell'emanazione del decreto di esproprio e secondo il tipo di coltura ivi in atto; b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo massimo della coltura piu' redditizia tra quelle che, nel comprensorio della Valle dell'Adige, coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata nel comprensorio stesso, valore che, determinato nei modi previsti dalla legge e' poi moltiplicato per due, due e cinque e tre, secondo la popolazione del territorio comunale in cui si trova l'area espropriata; questioni dedotte sotto il profilo che il criterio per il calcolo dell'indennizzo adottato dal legislatore provinciale non terrebbe conto del valore edificatorio delle aree espropriate; che ove il programma di intervento dell'edilizia abitativa comprenda la costruzione di case abitative l'espropriazione non sarebbe giustificata da alcun motivo di interesse generale; che con il prescindere dalle effettive caratteristiche e dalla conseguente utilizzabilita' del bene oblato verrebbero offesi il principio di uguaglianza, in relazione al trattamento degli interessati dal provvedimento di esproprio, e la previsione costituzionale di un serio ristoro dell'espropriato; che l'accertamento automatico del bene sottoposto ad espropriazione "in base a tabelle precostituite" dall'apposita Commissione non consentirebbe un sindacato "di merito", secondo la caratteristica disciplina dell'atto amministrativo, e percio' senza le garanzie del procedimento giurisdizionale. Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' infatti entrata in vigore la legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 (recante "modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"), che all'art. 1 prevede, tra l'altro, varie modifiche del regime indennitario e detta in sostituzione del precedente un nuovo testo dell'art. 28, relativo ai criteri per il calcolo dell'indennizzo, e all'art. 2 stabilisce in quali casi gli organi competenti debbano procedere a nuova determinazione dell'indennita', il che impone il riesame della rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 5/80, che dichiaro' costituzionalmente illegittimo l'art. 16 della legge n. 865 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte