Ordinanza 273/1983 (ECLI:IT:COST:1983:273)
Massima numero 14667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
20/09/1983; Decisione del
20/09/1983
Deposito del 26/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 273/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI (PRODUTTIVI E CIVILI) DIFFERENZIATA A SECONDA SE NUOVI O GIA' ESISTENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 273/83. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI (PRODUTTIVI E CIVILI) DIFFERENZIATA A SECONDA SE NUOVI O GIA' ESISTENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 10 cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319 (relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento), il quale, nel disporre che "gli insediamenti (produttivi e civili) che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' ed abitabilita' all'entrata in vigore della detta legge dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dalla stessa", implica un'aggravante per gli imputati del reato previsto dall'art. 21 della medesima legge e punito alternativamente con l'arresto (da due mesi a due anni) o con l'ammenda (da lire 500 mila a 10 milioni), posto che il terzo comma di tale articolo stabilisce che si applica sempre la pena dell'arresto se - ricorrendo gli estremi del fatto costitutivo del reato - lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla citata legge nei rispettivi limiti e modi di applicazione; questione prospettata sull'assunto che la disparita' di trattamento cosi' introdotta a sfavore degli insediamenti sprovvisti di licenza sarebbe irrazionale perche' disposta esclusivamente in funzione di un dato formale e non pertinente rispetto al fine perseguito dalla legge. Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' sopravvenuta la legge 24 dicembre 1979, n. 650, il cui art. 13 ha sostituito integralmente l'art. 10 della legge n. 319/1976, per cui spetta al giudice a quo verificare se e come queste piu' recenti disposizioni di legge incidano sul trattamento degli insediamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319/1976 e sprovvisti della licenza di abitabilita' ed agibilita', in relazione ai profili che toccano la dedotta violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 10 cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319 (relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento), il quale, nel disporre che "gli insediamenti (produttivi e civili) che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' ed abitabilita' all'entrata in vigore della detta legge dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dalla stessa", implica un'aggravante per gli imputati del reato previsto dall'art. 21 della medesima legge e punito alternativamente con l'arresto (da due mesi a due anni) o con l'ammenda (da lire 500 mila a 10 milioni), posto che il terzo comma di tale articolo stabilisce che si applica sempre la pena dell'arresto se - ricorrendo gli estremi del fatto costitutivo del reato - lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla citata legge nei rispettivi limiti e modi di applicazione; questione prospettata sull'assunto che la disparita' di trattamento cosi' introdotta a sfavore degli insediamenti sprovvisti di licenza sarebbe irrazionale perche' disposta esclusivamente in funzione di un dato formale e non pertinente rispetto al fine perseguito dalla legge. Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' sopravvenuta la legge 24 dicembre 1979, n. 650, il cui art. 13 ha sostituito integralmente l'art. 10 della legge n. 319/1976, per cui spetta al giudice a quo verificare se e come queste piu' recenti disposizioni di legge incidano sul trattamento degli insediamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319/1976 e sprovvisti della licenza di abitabilita' ed agibilita', in relazione ai profili che toccano la dedotta violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte