Sentenza 274/1983 (ECLI:IT:COST:1983:274)
Massima numero 11632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
21/09/1983; Decisione del
21/09/1983
Deposito del 27/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11633
Titolo
SENT. 274/83 A. PENA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA` DI CONCEDERE ANCHE AL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO LA RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE.
SENT. 274/83 A. PENA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA` DI CONCEDERE ANCHE AL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO LA RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE.
Testo
La scelta di politica criminale con la quale - in forza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione - e` stata disposta la riduzione di pena di venti giorni per ciascun trimestre di pena detentiva scontata a favore di coloro che abbiano dimostrato di partecipare all'opera rieducativa, per consentirne un piu` efficace reinserimento nella societa`, opera sia ai fini della "liberazione anticipata" sia ai fini della liberazione condizionale. E poiche` in favore dei condannati all'ergastolo e` esteso l'istituto della liberazione condizionale (l. n. 1634 del 1962) la finalita' rieducativa della riduzione di pena deve potersi svolgere anche nei confronti di questi ultimi. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 54 della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilita` di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita` di pena cosi` detratta nella quantita` scontata, richiesta per l'ammissione condizionale.
La scelta di politica criminale con la quale - in forza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione - e` stata disposta la riduzione di pena di venti giorni per ciascun trimestre di pena detentiva scontata a favore di coloro che abbiano dimostrato di partecipare all'opera rieducativa, per consentirne un piu` efficace reinserimento nella societa`, opera sia ai fini della "liberazione anticipata" sia ai fini della liberazione condizionale. E poiche` in favore dei condannati all'ergastolo e` esteso l'istituto della liberazione condizionale (l. n. 1634 del 1962) la finalita' rieducativa della riduzione di pena deve potersi svolgere anche nei confronti di questi ultimi. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 54 della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilita` di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita` di pena cosi` detratta nella quantita` scontata, richiesta per l'ammissione condizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte