Sentenza 276/1983 (ECLI:IT:COST:1983:276)
Massima numero 11645
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE STEFANO - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
21/09/1983; Decisione del
21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11646
Titolo
SENT. 276/83 A. PORTI E SPIAGGE - LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA, DALLA SECONDA CLASSE IN POI - ATTO AMMINISTRATIVO STATALE DI CLASSIFICAZIONE DEI PORTI - NECESSITA' - ATTO STATALE DI CLASSIFICAZIONE DEI PORTI DELLA REGIONE SARDEGNA - ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE - INVASIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 276/83 A. PORTI E SPIAGGE - LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA, DALLA SECONDA CLASSE IN POI - ATTO AMMINISTRATIVO STATALE DI CLASSIFICAZIONE DEI PORTI - NECESSITA' - ATTO STATALE DI CLASSIFICAZIONE DEI PORTI DELLA REGIONE SARDEGNA - ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE - INVASIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Il trasferimento dallo Stato alle Regioni, in materia di lavori pubblici di interesse regionale, delle funzioni amministrative relative alle opere concernenti i porti di seconda categoria, dalla seconda classe in poi, postula l'emanazione di ulteriori atti amministrativi che determinino la categoria e la classe di appartenenza di ciascun porto della regione. Pertanto, l'atto amministrativo statale che, sulla base dei criteri generali previsti dalla legge, indica i porti di esclusiva competenza regionale e quelli di competenza statale non e` lesivo delle attribuzioni regionali in quanto e` infondata la tesi, formulata dalla Regione Sardegna, che la ripartizione di porti tra Stato e Regione sarebbe realizzata immediatamente dalla legge.
Il trasferimento dallo Stato alle Regioni, in materia di lavori pubblici di interesse regionale, delle funzioni amministrative relative alle opere concernenti i porti di seconda categoria, dalla seconda classe in poi, postula l'emanazione di ulteriori atti amministrativi che determinino la categoria e la classe di appartenenza di ciascun porto della regione. Pertanto, l'atto amministrativo statale che, sulla base dei criteri generali previsti dalla legge, indica i porti di esclusiva competenza regionale e quelli di competenza statale non e` lesivo delle attribuzioni regionali in quanto e` infondata la tesi, formulata dalla Regione Sardegna, che la ripartizione di porti tra Stato e Regione sarebbe realizzata immediatamente dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/05/1975
n. 480
art. 2 lett.d
regio decreto
n. 3095
art. 0