Sentenza 262/2020 (ECLI:IT:COST:2020:262)
Massima numero 42996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/11/2020;  Decisione del  19/11/2020
Deposito del 04/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42989  42990  42997  42998  42999


Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Deducibilità dalle imposte sui redditi d'impresa - Esclusione - Irragionevolezza e violazione del vincolo di coerenza interna - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. artt. 3 e 53 Cost. - l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria (IMU) è indeducibile dall'imponibile delle imposte sui redditi d'impresa. La disposizione censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano viola il principio di coerenza e quindi di ragionevolezza in quanto, avendo il legislatore espressamente individuato il presupposto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nel possesso di un reddito complessivo netto, la deducibilità dell'IMU dal relativo imponibile assume natura strutturale, essendo la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) resa necessaria dall'applicazione coerente e sistematica dello stesso presupposto. Compiuta tale scelta, il legislatore non può, senza rompere il vincolo di coerenza interna, rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente, il che comporta, peraltro, effetti concreti di distorsione fiscale e numerose irragionevoli conseguenze. La disposizione censurata non può nemmeno essere giustificata alla luce della sua temporaneità, dal momento che la limitazione della indeducibilità all'anno 2012 è solo accidentale, derivando da discrezionali e successivi interventi del legislatore. La riscontrata violazione con riguardo all'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile IRES, infine, non può che coinvolgere, per effetto del rinvio disposto dall'art. 56 TUIR, anche l'indeducibilità della stessa dal reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2020, n. 264 del 2017, n. 177 del 2017 e n. 159 del 1985).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 1

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 715

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte