Sentenza 277/1983 (ECLI:IT:COST:1983:277)
Massima numero 11448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  21/09/1983;  Decisione del  21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11449  11450


Titolo
SENT. 277/83 A. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO PUBBLICO - PROGRESSIONE ECONOMICA - MANCATA PROMOZIONE PER MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' irrilevante la questione relativa ai pregiudizi che i dipendenti regionali potrebbero risentire dalla mancanza di promozione per merito; pregiudizi del tutto ipotetici, dato che oggetto del giudizio del T.A.R. e` la legittimita` dei provvedimenti di inquadramento iniziale nei ruoli regionali. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 39 e 75 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n.32, sollevata in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte