Sentenza 277/1983 (ECLI:IT:COST:1983:277)
Massima numero 11449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/09/1983; Decisione del
21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 277/83 B. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - QUALIFICHE FUNZIONALI - MANCATA ARTICOLAZIONE INTERNA - AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE - INFONDATEZZA.
SENT. 277/83 B. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - QUALIFICHE FUNZIONALI - MANCATA ARTICOLAZIONE INTERNA - AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE - INFONDATEZZA.
Testo
L'articolazione delle qualifiche funzionali in base al solo principio dell'anzianita` non viola il principio di eguaglianza con riguardo all'impiego statale, sia per la non omogeneita` dei termini da comparare, sia perche` l'autonomia legislativa regionale sarebbe vanificata, se dovesse continuare a modellarsi sugli schemi delle amministrazioni di provenienza del personale trasferito (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1,2 e 72 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n. 32, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n.10/1980 - cfr. S.n.27/1978
L'articolazione delle qualifiche funzionali in base al solo principio dell'anzianita` non viola il principio di eguaglianza con riguardo all'impiego statale, sia per la non omogeneita` dei termini da comparare, sia perche` l'autonomia legislativa regionale sarebbe vanificata, se dovesse continuare a modellarsi sugli schemi delle amministrazioni di provenienza del personale trasferito (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1,2 e 72 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n. 32, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n.10/1980 - cfr. S.n.27/1978
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte