Sentenza 277/1983 (ECLI:IT:COST:1983:277)
Massima numero 11450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  21/09/1983;  Decisione del  21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11448  11449


Titolo
SENT. 277/83 C. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO PUBBLICO - QUALIFICHE FUNZIONALI - MANCATA VALUTAZIONE DI MERITI E CAPACITA' INDIVIDUALI - MANCATA ARTICOLAZIONE INTERNA - INFONDATEZZA.

Testo
La violazione dell'art. 36 Cost., sulla proporzionalita` della retribuzione alla qualita` del lavoro prestato potrebbe configurarsi solo in caso di sproporzioni di rilevante gravita`, ed estendendo la comparazione a tutti i dipendenti pubblici; la violazione del principio del buon andamento puo` essere invocata solo quando si assuma la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata; ne` l'articolazione delle carriere e` un principio vincolante l'autonomia legislativa regionale, tanto piu` che esso risulta superato dalla piu` recente normativa statale (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 72 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n. 32, sollevata in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980 - cfr. S.n. 40/1972

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte