Sentenza 278/1983 (ECLI:IT:COST:1983:278)
Massima numero 9377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  21/09/1983;  Decisione del  21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 278/83 REGIONI A STATUTO ORDINARIO - IMPIEGO REGIONALE - LEGGE REGIONALE DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO - INQUADRAMENTO IN BASE ALLE FUNZIONI ESPLETATE PRESSO LA REGIONE SENZA SALVAGUARDIA DELLE POSIZIONI DI CARRIERA - IRRAGIONEVOLEZZA DI TALE TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
Non e` irragionevole ne` viola l'art. 97, primo e secondo comma, Cost. l'inquadramento del personale statale trasferito alla regione, disposto, fermi restando qualifica e livello retributivo gia` acquisiti, in base alle funzioni svolte alle dipendenze della Regione anziche` alle posizioni di carriera. - cfr. S.n. 10/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte