Sentenza 279/1983 (ECLI:IT:COST:1983:279)
Massima numero 10118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
21/09/1983; Decisione del
21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 279/83. LAVORO - COLLOCAMENTO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL CONIUGE E AL FIGLIO DEL SOGGETTO DIVENUTO INVALIDO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4 E 41 COST. - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE E RAZIONALITA' DELLA NORMATIVA.
SENT. 279/83. LAVORO - COLLOCAMENTO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL CONIUGE E AL FIGLIO DEL SOGGETTO DIVENUTO INVALIDO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4 E 41 COST. - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE E RAZIONALITA' DELLA NORMATIVA.
Testo
Gli artt. 8 e 9 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui equiparano agli orfani e alla madre dei soggetti ivi previsti i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, rispondono a requisiti di sicura razionalita' poiche' prendono in considerazione, ai fini dell'attribuzione del beneficio del collocamento obbligatorio, il piu' ristretto nucleo familiare dell'invalido (rispetto al quale sussiste il mantenimento) dettando, per i soggetti che lo compongono, provvidenze che, almeno di riflesso, avvantaggiano l'invalido stesso: il che conduce non solo a negare che la citata normativa violi il principio di eguaglianza, ma anche a riconoscere che la stessa non contrasta ne' con l'art. 4 Cost., ne' con l'art. 41, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, della modestia delle aliquote di riserva di posti, che non si riflette sulla dimensione delle imprese, e della giustificazione sociale delle provvidenze disposte, le quali possono essere estese anche a soggetti che non rientrano nella previsione dell'art. 38 Cost. (inabili e non abbienti).
Gli artt. 8 e 9 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui equiparano agli orfani e alla madre dei soggetti ivi previsti i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, rispondono a requisiti di sicura razionalita' poiche' prendono in considerazione, ai fini dell'attribuzione del beneficio del collocamento obbligatorio, il piu' ristretto nucleo familiare dell'invalido (rispetto al quale sussiste il mantenimento) dettando, per i soggetti che lo compongono, provvidenze che, almeno di riflesso, avvantaggiano l'invalido stesso: il che conduce non solo a negare che la citata normativa violi il principio di eguaglianza, ma anche a riconoscere che la stessa non contrasta ne' con l'art. 4 Cost., ne' con l'art. 41, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, della modestia delle aliquote di riserva di posti, che non si riflette sulla dimensione delle imprese, e della giustificazione sociale delle provvidenze disposte, le quali possono essere estese anche a soggetti che non rientrano nella previsione dell'art. 38 Cost. (inabili e non abbienti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte