Ordinanza 281/1983 (ECLI:IT:COST:1983:281)
Massima numero 14668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/09/1983;  Decisione del  21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 281/83. EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONI SENZA LICENZA - IDENTITA' DI SANZIONI PER SITUAZIONI RITENUTE DIVERSE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilita' dei suoli), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., - nella parte in cui assoggetta alla stessa sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi anche tali disposizioni - in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' la motivazione della rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale nella causa di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte