Ordinanza 282/1983 (ECLI:IT:COST:1983:282)
Massima numero 14669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  21/09/1983;  Decisione del  21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 282/83. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA SULLA VALIDITA' INTERNAZIONALE DEI GIUDIZI REPRESSIVI - MANCATA FISSAZIONE IN ESSA DI UN TERMINE PER LA RATIFICA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validita' internazionale degli atti repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970), sollevata in riferimento agli artt. 3, 80 e 87, ottavo comma, Cost., sotto il profilo che la mancata fissazione nella stessa legge di un termine per la ratifica non consente di applicare l'art. 53 della Convenzione che sancisce l'efficacia delle sentenze penali straniere in tutti gli stati contraenti e, nel caso di specie, precludendo la rinnovazione del giudizio in Italia prevista dall'art. 11 c.p., in quanto non avendo lo Stato italiano depositato - come previsto - lo strumento di ratifica, la Convenzione non e' entrata in vigore e la legge di ratifica risulta inoperante, ne' l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge impugnata varrebbe a rendere vincolante per lo Stato italiano la predetta Convenzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 80

Costituzione  art. 87  co. 8

Altri parametri e norme interposte