Sentenza 262/2020 (ECLI:IT:COST:2020:262)
Massima numero 42997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/11/2020;  Decisione del  19/11/2020
Deposito del 04/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42989  42990  42996  42998  42999


Titolo
Imposte e tasse - Discrezionalità del legislatore in materia tributaria - Necessità di un suo uso ragionevole, a tutela dei principi di uguaglianza, proporzionalità e capacità contributiva.

Testo

L'ampia discrezionalità del legislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di capacità contributiva non si traduce in un potere discrezionale altrettanto esteso nell'individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, una volta identificato il presupposto d'imposta: quest'ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive scelte del legislatore. (Precedente citato: sentenza n. 269 del 2017).

È principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che il controllo in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., si riconduce a un giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. In particolare, se non è escluso che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito di un'attività d'impresa, tuttavia forme di deducibilità parziale o forfetaria si devono giustificare in termini di proporzionalità e ragionevolezza, come deroghe che rispondono a esigenze di tutela dell'interesse fiscale o anche a finalità extrafiscali, ma sempre riferibili a specifici valori costituzionali. Alla mera esigenza di gettito, pertanto, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l'aliquota dell'imposta, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012, n. 111 del 1997 e n. 42 del 1980).

Secondo la Corte costituzionale, l'inderogabilità del dovere tributario si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui il rispetto del principio di capacità contributiva. Sicché quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario: in queste ipotesi si determina un'alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale. (Precedente citato: sentenza n. 288 del 2019).

Di per sé la temporaneità dell'imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un'imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 288 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte