Ordinanza 286/1983 (ECLI:IT:COST:1983:286)
Massima numero 12805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  21/09/1983;  Decisione del  21/09/1983
Deposito del 29/09/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 286/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INDICENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DAVANTI ALLA CORTE - QUESTIONE PROMOSSA DOPO AVER EMANATO PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 702 COD. PROC. CIV.SENZA FISSAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO PER L'INIZIO DEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE: LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 23, SECONDO COMMA, LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948 N. 1, ART. 1, E LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482, ART. 6, SECONDO COMMA.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 134 e 24, primo comma, Cost., e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 6, secondo comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 38, quarto comma, Cost., attesoche' il pretore, dopo aver emanato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha il solo obbligo prescritto dall'art. 702, secondo comma, c.p.c. di fissare il termine perentorio per l'inizio della causa di merito e non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale dato che non e' pendente il giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 4

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte