Sentenza 288/1983 (ECLI:IT:COST:1983:288)
Massima numero 10119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  28/09/1983;  Decisione del  28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 288/83. PREVIDENZA - CONDANNA PENALE - PENSIONI - DIPENDENTI ENTI LOCALI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - ILLEGITTIMITA'.

Testo
L'art. 61 dell'Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, approvato con R.D.L. n. 680 del 1938, convertito in L n. 41 del 1939, disponendo che il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego e che,in caso di condanna penale dell'impiegato, il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza non puo' avere efficacia anteriore alla data della stessa, anche agli effetti pensionistici, e' costituzionalmente illegittimo ( per l'epoca della sua vigenza e percio' anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 424 del 1966 che ha abrogato con effetto ex nunc le norme che prevedono esclusione o integrazione del diritto a pensione nel caso suddetto) poiche', in contrasto con l'art. 36 Cost., puo' comportare la perdita della pensione, a ragione dell'intervenuta condanna penale, sebbene al trattamento di quiescenza sia da riconoscere la natura di retribuzione differita per fini previdenziali. - V. S. nn. 3/1966; 78/1967; 25/1972; 85/1972; 188/1973; 26/1980; 142/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte