Sentenza 290/1983 (ECLI:IT:COST:1983:290)
Massima numero 12166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/09/1983; Decisione del
28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 290/83. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE - DOVERE DI TESTIMONIANZA DEL TOSSICODIPENDENTE PROSCIOLTO - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA SOTTO IL PROFILO DELLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE - INSUSSISTENZA.
SENT. 290/83. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE - DOVERE DI TESTIMONIANZA DEL TOSSICODIPENDENTE PROSCIOLTO - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA SOTTO IL PROFILO DELLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE - INSUSSISTENZA.
Testo
Il rispetto del principio 'nemo tenetur edere contra se', punto nodale di ogni discussione sui rapporti tra testimonianza e diritto di difesa, implica che nessun testimone, per far fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad accusare se stesso cosi' da esporsi all'eventualita' di una condanna. Con riferimento all'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, tale principio non puo' ritenersi violato, sia perche' la deposizione del tossicodipendente verte su fatti diversi dal fatto per cui e' dichiarato non punibile ex art. 80 della stessa legge (e, piu' precisamente, su fatti criminosi rispetto ai quali il tossicodipendente normalmente riveste non la posizione di complice bensi' quella di vittima) sia perche', laddove dall'evolversi della deposizione dovesse emergere una diversa consistenza del fatto dichiarato non punibile, soccorrerebbe, pur sempre, l'applicabilita' dell'art. 304, commi terzo e quarto, c.p.p.; senza contare la possibile operativita' dell'art. 384 c.p. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e dire la verita` anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga". - S. 154/73, 159/82, 228/82, 85/83, 208/83
Il rispetto del principio 'nemo tenetur edere contra se', punto nodale di ogni discussione sui rapporti tra testimonianza e diritto di difesa, implica che nessun testimone, per far fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad accusare se stesso cosi' da esporsi all'eventualita' di una condanna. Con riferimento all'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, tale principio non puo' ritenersi violato, sia perche' la deposizione del tossicodipendente verte su fatti diversi dal fatto per cui e' dichiarato non punibile ex art. 80 della stessa legge (e, piu' precisamente, su fatti criminosi rispetto ai quali il tossicodipendente normalmente riveste non la posizione di complice bensi' quella di vittima) sia perche', laddove dall'evolversi della deposizione dovesse emergere una diversa consistenza del fatto dichiarato non punibile, soccorrerebbe, pur sempre, l'applicabilita' dell'art. 304, commi terzo e quarto, c.p.p.; senza contare la possibile operativita' dell'art. 384 c.p. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e dire la verita` anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga". - S. 154/73, 159/82, 228/82, 85/83, 208/83
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte