Ordinanza 292/1983 (ECLI:IT:COST:1983:292)
Massima numero 14670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
28/09/1983; Decisione del
28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 292/83. TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA - MINORI E MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOTTO IMPUTATI IN CONCORSO - REATI COMMESSI NELLO STESSO CONTESTO DAI SOLI MINORI - SOTTRAZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ORDINANZA DI RINVIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 292/83. TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA - MINORI E MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOTTO IMPUTATI IN CONCORSO - REATI COMMESSI NELLO STESSO CONTESTO DAI SOLI MINORI - SOTTRAZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ORDINANZA DI RINVIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori - in quanto alla carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - che si riscontra nella ordinanza di rimessione - non puo' sopperire il rinvio alle note scritte del P.M. restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicita' delle relative ordinanze (art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953) delle questioni di legittimita' costituzionale deferite alla Corte. - O. n. 140/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui esclude, nei procedimenti in cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto, la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori - in quanto alla carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - che si riscontra nella ordinanza di rimessione - non puo' sopperire il rinvio alle note scritte del P.M. restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicita' delle relative ordinanze (art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953) delle questioni di legittimita' costituzionale deferite alla Corte. - O. n. 140/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte