Ordinanza 293/1983 (ECLI:IT:COST:1983:293)
Massima numero 14671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
28/09/1983; Decisione del
28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 293/83. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - PLUSVALENZE - PRESUNZIONE DI SPECULATIVITA' - ORDINANZA DI RINVIO - OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA' ALLA FATTISPECIE DELLA NORMA DENUNCIATA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 293/83. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - PLUSVALENZE - PRESUNZIONE DI SPECULATIVITA' - ORDINANZA DI RINVIO - OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA' ALLA FATTISPECIE DELLA NORMA DENUNCIATA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - nella parte in cui stabilisce la presunzione assoluta di speculativita' dell'acquisto e successiva vendita di quote, o di azioni, non quotate in borsa, di societa' il cui patrimonio e' investito prevalentemente in beni immobili - avendo il giudice a quo omesso di esaminare le contestazioni del ricorrente circa la sussistenza, nel caso, della fattispecie imponibile e del presupposto di tassabilita'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - nella parte in cui stabilisce la presunzione assoluta di speculativita' dell'acquisto e successiva vendita di quote, o di azioni, non quotate in borsa, di societa' il cui patrimonio e' investito prevalentemente in beni immobili - avendo il giudice a quo omesso di esaminare le contestazioni del ricorrente circa la sussistenza, nel caso, della fattispecie imponibile e del presupposto di tassabilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte