Ordinanza 295/1983 (ECLI:IT:COST:1983:295)
Massima numero 14257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
28/09/1983; Decisione del
28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 295/83. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - USO DI CINTURE DI SICUREZZA PER LAVORI SVOLTI AD UNA DATA ALTEZZA - DECISIONE RICHIESTA - EFFETTI - PRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE PENALI NON CONSENTITA ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 295/83. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - USO DI CINTURE DI SICUREZZA PER LAVORI SVOLTI AD UNA DATA ALTEZZA - DECISIONE RICHIESTA - EFFETTI - PRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE PENALI NON CONSENTITA ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 nella parte in cui non prevede come obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza per i lavori svolti ad una altezza inferiore a mt. 1,50, in quanto la richiesta declaratoria di illegittimita' costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta in via esclusiva al legislatore.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 nella parte in cui non prevede come obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza per i lavori svolti ad una altezza inferiore a mt. 1,50, in quanto la richiesta declaratoria di illegittimita' costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta in via esclusiva al legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte