Ordinanza 298/1983 (ECLI:IT:COST:1983:298)
Massima numero 14672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  28/09/1983;  Decisione del  28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 298/83. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO NON DENUNCIATE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO MENO SEVERO DI QUELLO PREVISTO PER LA DETENZIONE DI "ARMI CLANDESTINE" DENUNCIATE - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED OMESSA INDICAZIONE DEL CASO DI SPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetterebbe a trattamento sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo, non denunciate rispetto alla detenzione di "armi clandestine" denunciate, in quanto - in contrasto con l'art. 23, secondo comma, l. n. 87/1953 - non motivata in punto di rilevanza e priva del minimo accenno al caso di specie. - O. nn. 18, 78 e 130/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte