Ordinanza 299/1983 (ECLI:IT:COST:1983:299)
Massima numero 14673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/09/1983; Decisione del
28/09/1983
Deposito del 05/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 299/83. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - COMMERCIANTI DI MUNIZIONI - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI REGISTRI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 299/83. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - COMMERCIANTI DI MUNIZIONI - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI REGISTRI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui assoggetta ad un trattamento sanzionatorio piu' severo l'omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da fuoco, giacche' l'ordinanza di rimessione - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87 del 1953 - non e' motivata in punto di rilevanza ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 60, 78, 79, 86 e 130/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui assoggetta ad un trattamento sanzionatorio piu' severo l'omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da fuoco, giacche' l'ordinanza di rimessione - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87 del 1953 - non e' motivata in punto di rilevanza ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 60, 78, 79, 86 e 130/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte