Sentenza 300/1983 (ECLI:IT:COST:1983:300)
Massima numero 9821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
05/10/1983; Decisione del
05/10/1983
Deposito del 06/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 300/83 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - PREVISIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 300/83 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - PREVISIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Risulta priva di fondamento la censura che involge la stessa ragion d'essere della previsione dell'indennita` di avviamento commerciale in tutte le ipotesi di recesso del locatore per la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate e la riparazione del danno normalmente subito dal conduttore per la perdita dell'avviamento. Le doglianze del giudice a quo trovano confutazione negli argomenti svolti nella sent. n. 36 del 1980, restando circoscritta l'indennita` alle attivita` per le quali si ravvisa un'inerenza diretta all'immobile dell'avviamento, stante l'instaurazione di contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori; mentre razionalmente si distingue il quantum dell'indennizzo a seconda che si tratti di mancato rinnovo da parte del conduttore, o del locatore. La liberta` di iniziativa economica e` suscettibile di condizionamenti per fini di utilita` sociale, fra cui rientra la tutela dell'avviamento commerciale; l'art. 42 Cost. non e` invocabile rispetto ad una indennita` che difetta di connotazioni di natura reale; ne` risulta violato il principio della tutela del risparmio, non valendo la previsione della indennita` a distogliere dall'investimento in immobili locati per uso non abitativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge (quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93), nella parte in cui, relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, prevede che al conduttore spetti l'indennita` per l'avviamento commerciale). - cfr. S.n. 36/1980.
Risulta priva di fondamento la censura che involge la stessa ragion d'essere della previsione dell'indennita` di avviamento commerciale in tutte le ipotesi di recesso del locatore per la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate e la riparazione del danno normalmente subito dal conduttore per la perdita dell'avviamento. Le doglianze del giudice a quo trovano confutazione negli argomenti svolti nella sent. n. 36 del 1980, restando circoscritta l'indennita` alle attivita` per le quali si ravvisa un'inerenza diretta all'immobile dell'avviamento, stante l'instaurazione di contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori; mentre razionalmente si distingue il quantum dell'indennizzo a seconda che si tratti di mancato rinnovo da parte del conduttore, o del locatore. La liberta` di iniziativa economica e` suscettibile di condizionamenti per fini di utilita` sociale, fra cui rientra la tutela dell'avviamento commerciale; l'art. 42 Cost. non e` invocabile rispetto ad una indennita` che difetta di connotazioni di natura reale; ne` risulta violato il principio della tutela del risparmio, non valendo la previsione della indennita` a distogliere dall'investimento in immobili locati per uso non abitativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge (quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93), nella parte in cui, relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, prevede che al conduttore spetti l'indennita` per l'avviamento commerciale). - cfr. S.n. 36/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte