Sentenza 300/1983 (ECLI:IT:COST:1983:300)
Massima numero 9822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  05/10/1983;  Decisione del  05/10/1983
Deposito del 06/10/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9820  9821  9823  9824


Titolo
SENT. 300/83 C. LOCAZIONE - EQUO CANONE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA' DI AVVIAMENTO ANCHE NEL CASO DI RECESSO PER NECESSITA' ABITATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione di un indennizzo a carico di ogni locatore recedente, compreso quello che abbia necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria, o del coniuge, o di un parente entro il secondo grado in linea retta, trova una razionale spiegazione nelle esigenze di conservazione delle imprese in contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, e di risarcire il danno che, per regola, il conduttore viene a subire a seguito del rilascio dell'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, comma settimo, L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte