Sentenza 300/1983 (ECLI:IT:COST:1983:300)
Massima numero 9823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
05/10/1983; Decisione del
05/10/1983
Deposito del 06/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 300/83 D. LOCAZIONE - EQUO CANONE - USI DIVERSI - RECESSO PER ADIBIRE L'IMMOBILE AD ATTIVITA' COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO SULLA BASE DEL CANONE DI MERCATO.
SENT. 300/83 D. LOCAZIONE - EQUO CANONE - USI DIVERSI - RECESSO PER ADIBIRE L'IMMOBILE AD ATTIVITA' COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO SULLA BASE DEL CANONE DI MERCATO.
Testo
Con riguardo all'ipotesi di recesso giustificato dalla necessita` di adibire l'immobile ad attivita` imprenditoriale (anche eventualmente non affine) il legislatore - nel determinare l'indennita` sulla base del canone corrente di mercato anziche` di quello ultimo corrisposto - ha proceduto ad un bilanciamento non irragionevole dei contrapposti interessi, privilegiando il conduttore nel risarcimento del danno patito, pur a costo di gravare particolarmente sul locatore, evitando, per i contratti soggetti a proroga, il rischio della contemporanea richiesta di rilascio di un gran numero di immobili adibiti ad uso non abitativo, rappresentando al riguardo adeguata remora la incerta determinazione dell'indennizzo perseguibile in quanto rapportato a valori di mercato. Non sussiste la violazione della liberta` di iniziativa economica: ne` del conduttore che grazie alla indennita` ricevuta puo` impiantare altrove la sua attivita`; ne` del locatore che si trova esposto a dover sopportare un onere non impossibile (e giustificato da ragioni d'utilita` sociale). L'indennita` da corrispondere non assorbe sempre l'intero ammontare del canone, e l'immobile reso libero acquista maggior valore; d'altra parte spetta al legislatore introdurre limiti alla proprieta` che ne assicurino la funzione sociale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge - quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93 -, nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita` indicate nell'art. 27 - prevede che l'indennita` per l'avviamento commerciale, dovuta al conduttore, sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche).
Con riguardo all'ipotesi di recesso giustificato dalla necessita` di adibire l'immobile ad attivita` imprenditoriale (anche eventualmente non affine) il legislatore - nel determinare l'indennita` sulla base del canone corrente di mercato anziche` di quello ultimo corrisposto - ha proceduto ad un bilanciamento non irragionevole dei contrapposti interessi, privilegiando il conduttore nel risarcimento del danno patito, pur a costo di gravare particolarmente sul locatore, evitando, per i contratti soggetti a proroga, il rischio della contemporanea richiesta di rilascio di un gran numero di immobili adibiti ad uso non abitativo, rappresentando al riguardo adeguata remora la incerta determinazione dell'indennizzo perseguibile in quanto rapportato a valori di mercato. Non sussiste la violazione della liberta` di iniziativa economica: ne` del conduttore che grazie alla indennita` ricevuta puo` impiantare altrove la sua attivita`; ne` del locatore che si trova esposto a dover sopportare un onere non impossibile (e giustificato da ragioni d'utilita` sociale). L'indennita` da corrispondere non assorbe sempre l'intero ammontare del canone, e l'immobile reso libero acquista maggior valore; d'altra parte spetta al legislatore introdurre limiti alla proprieta` che ne assicurino la funzione sociale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge - quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93 -, nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita` indicate nell'art. 27 - prevede che l'indennita` per l'avviamento commerciale, dovuta al conduttore, sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte