Sentenza 262/2020 (ECLI:IT:COST:2020:262)
Massima numero 42999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  19/11/2020;  Decisione del  19/11/2020
Deposito del 04/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42989  42990  42996  42997  42998


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità consequenziale - Esclusione in mancanza dei necessari presupposti.

Testo
Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013, 3, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019 e 1, commi 4 e 773, della legge n. 160 del 2019, che hanno disposto, successivamente alla disposizione censurata, una deducibilità parziale dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa. Attraverso le norme indicate, infatti, il legislatore si è gradualmente corretto - prendendo atto di esigenze di equilibrio del bilancio - fino a giungere alla virtuosa previsione della totale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa a partire dal 2022. (Precedente citato: sentenza n. 187 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 1

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 715

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte