Sentenza 300/1983 (ECLI:IT:COST:1983:300)
Massima numero 9824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
05/10/1983; Decisione del
05/10/1983
Deposito del 06/10/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 300/83 E. LOCAZIONE - EQUO CANONE - USI DIVERSI - RECESSO MOTIVATO DA NECESSITA' ABITATIVE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO SULLA BASE DEL CANONE DI MERCATO ANZICHE' SU QUELLO ULTIMO CORRISPOSTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 300/83 E. LOCAZIONE - EQUO CANONE - USI DIVERSI - RECESSO MOTIVATO DA NECESSITA' ABITATIVE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO SULLA BASE DEL CANONE DI MERCATO ANZICHE' SU QUELLO ULTIMO CORRISPOSTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La corresponsione dell'indennita` di avviamento nella elevata misura rapportata al canone corrente di mercato, di fronte al recesso per esigenze abitative, si appalesa priva di razionale giustificazione in confronto alle ipotesi di recesso finalizzato all'esercizio di attivita` economica, sia per quanto attiene agli analoghi risultati cui conduce il recesso ex art. 34, primo comma, rispetto ad una locazione a regime normale, poiche` il parametro, in entrambi i casi, e` dato dal canone di mercato (sia che sia stato sostanzialmente corrisposto per libera contrattazione delle parti, sia che ne abbia tenuto luogo il canone bloccato). Altro e` infatti il bilanciamento che contempli le attivita` economiche di conduttore e locatore, altro quello che viene a confrontare l'esigenza abitativa con quella economica. Va in proposito osservato che gli immobili urbani hanno come destinazione primaria quella di venire adibiti ad uso abitativo e che tale destinazione rappresenta il modo di godimento della proprieta` privata da privilegiare. Il parametro del canone corrente di mercato va sostituito con quello dell'ultimo canone corrisposto cui si riferisce l'art. 34, L. n. 392 del 1978, in quanto la irrazionalita` della commisurazione della indennita` riferita al canone corrente viene meno ove si abbia riguardo al canone per ultimo effettivamente corrisposto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, il combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge (quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita` per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche` con riferimento all'ultimo canone corrisposto.
La corresponsione dell'indennita` di avviamento nella elevata misura rapportata al canone corrente di mercato, di fronte al recesso per esigenze abitative, si appalesa priva di razionale giustificazione in confronto alle ipotesi di recesso finalizzato all'esercizio di attivita` economica, sia per quanto attiene agli analoghi risultati cui conduce il recesso ex art. 34, primo comma, rispetto ad una locazione a regime normale, poiche` il parametro, in entrambi i casi, e` dato dal canone di mercato (sia che sia stato sostanzialmente corrisposto per libera contrattazione delle parti, sia che ne abbia tenuto luogo il canone bloccato). Altro e` infatti il bilanciamento che contempli le attivita` economiche di conduttore e locatore, altro quello che viene a confrontare l'esigenza abitativa con quella economica. Va in proposito osservato che gli immobili urbani hanno come destinazione primaria quella di venire adibiti ad uso abitativo e che tale destinazione rappresenta il modo di godimento della proprieta` privata da privilegiare. Il parametro del canone corrente di mercato va sostituito con quello dell'ultimo canone corrisposto cui si riferisce l'art. 34, L. n. 392 del 1978, in quanto la irrazionalita` della commisurazione della indennita` riferita al canone corrente viene meno ove si abbia riguardo al canone per ultimo effettivamente corrisposto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, il combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge (quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita` per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche` con riferimento all'ultimo canone corrisposto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte